<< indietro

GLOSSARIO


Banco di giustizia/Notaio di banco/Ufficiale di banco: Sede distaccata dell’ufficio del podestà, officiata da un notaio della famiglia del podestà o dallo stesso giusdicente che vi si recava in certi giorni stabiliti dagli Statuti.


Camarlingo: Era l’ufficiale pagatore del comune, incaricato anche di riscuotere le varie imposte locali. Era nominato e stipendiato dagli organismi locali (consigli comunali, di podesteria e di vicariato). Fanno eccezione i dodici camarlinghi del Contado, istituiti nel 1452 ed incaricati di riscuotere le imposte dirette per conto degli ufficiali del Monte di Firenze. In questo caso si trattava di cittadini fiorentini, eletti e stipendiati a Firenze. Le loro carte, conservate a Firenze presso l’archivio del Monte Comune, furono nel 1782 restituite alle varie comunità di provenienza.


Cancelliere comunitativo/Cancelleria comunitativa: Inizialmente è un notaio stipendiato da ciascuna amministrazione locale per redigere le deliberazioni e gli altri documenti ufficiali, ma a partire dagli anni settanta del ‘500, in coincidenza con un processo di omogeneizzazione delle procedure, diviene di nomina governativa. All’inizio fu istituito un cancelliere per ogni podesteria, ma in seguito, per ridurre le spese, ogni cancelliere esercitò le sue funzioni su più podesterie ed in breve divenne il vero deus ex machina delle amministrazioni locali. Detto anche “Cancelliere dei Nove” per il fatto che era strettamente collegato con l’ufficio governativo che esercitava la tutela sulle comunità, cioè i Nove Conservatori del Dominio e della giurisdizione.


Circondario di acque e strade: Ciascuna delle 37 circoscrizioni in cui fu ripartito il Granducato di Toscana con Motuproprio del 1 novembre 1825, ai fini delle operazioni di impianto del Catasto generale Toscano e dei lavori pubblici. A capo di ciascun circondario, che di solito comprendeva diversi comuni, fu messo un ingegnere di nomina regia.


Comune/Comunità: Le amministrazioni locali che si basavano su organismi rappresentativi (consigli) prendevano nell’antico regime il nome di comune (più raramente comunello); dopo la Riforma comunitativa del 1774 prevalse la definizione di comunità, per tornare a quella di comune nel periodo postunitario.


Contado: La parte di territorio più vicina alla città, su cui più anticamente si era distesa la giurisdizione del comune di Firenze, passando senza soluzione di continuità dal regime feudale alla dominazione fiorentina. Non si trattava soltanto di differenza geografica, ma anche giuridica, in quanto sul contado la giurisdizione della città si estendeva senza mediazioni, laddove nel distretto esisteva un certo grado di autonomia, variabile da luogo a luogo e dipendente dai patti stabiliti al momento della sottomissione (i cosiddetti “capitoli”). Il contado corrispondeva grosso modo al territorio delle diocesi di Firenze e di Fiesole, ma proprio in coincidenza con l’Empolese-Valdelsa, formava un enclave nella diocesi di Pistoia con Vinci e in quella di Lucca con Cerreto Guidi. Anche la comunità di San Miniato, sottomessa definitivamente a Firenze nel 1370 fu, per un privilegio concordato al momento della sottomissione, aggregata al contado, mentre il territorio circostante, compreso nel vicariato di cui San Miniato era capoluogo, fu unito al distretto.


Danno dato: Settore giudiziario per la repressione dei danneggiamenti ai raccolti e, in genere, alla proprietà. Rimase, anche dopo l’istituzione dei podestà e delle podesterie, di pertinenza delle amministrazioni locali, che lo affidavano ad un notaio da loro eletto e stipendiato, mentre le varie pene e multe trovavano fondamento giuridico negli Statuti locali.


Dazzaioli: Sono i ruoli delle varie imposte, in cui sotto ciascun nominativo vengono annotati anche i vari pagamenti. In genere si ha un dazzaiolo per ogni anno finanziario e per ciascun tipo di imposta.


Distretto: La parte di territorio soggetta a Firenze di più recente acquisizione. A differenza del contado, che formava un territorio sostanzialmente unitario, il distretto era formato da vari comuni, già indipendenti, ciascuno con il proprio contado. Ognuno di questi territori costituiva come la tessera di un mosaico, nel quale il maggiore o minor grado di autonomia dipendeva dai patti stabiliti al momento della sottomissione a Firenze, detti “Capitoli”.


Famiglia: Era il gruppo di collaboratori che ogni giusdicente era tenuto a portare con sé a proprie spese nella sede destinatagli. Il numero e la qualifica dei vari componenti erano fissati da leggi generali. Tra di loro non mancava mai un notaio, cui spettava istruire le pratiche e scrivere materialmente tutti gli atti. Nel caso dei vicariati e delle podesterie più importanti i notai erano diversi. Nelle città maggiori (Pisa, Pistoia, Arezzo, ecc.) era prevista la presenza anche di un giudice dottorato in legge.


Giudice di pace/Giudicatura di pace: Rispettivamente giusdicente e circoscrizione, che durante la dominazione napoleonica in Toscana (1808-1814) presero il posto dei podestà e delle podesterie. Avevano compiti in materia di giustizia civile inferiori a quelli dei podestà e la loro diffusione sul territorio era più capillare. In periodo francese il tribunale ordinario per le cause civili divenne il Tribunale di Prima Istanza.


Giusdicenti: Si designano con questo nome i rettori inviati dalla Repubblica fiorentina prima e dal governo granducale poi nelle varie località del dominio ad esercitarvi la funzione di governo (=iurisdictio, da cui deriva il termine giusdicenti). Tali rettori assumevano denominazioni e prerogative diverse, a seconda del luogo in cui venivano inviati (podestà, vicario o capitano), ma non cambiava il bacino di reclutamento: si trattava di membri dell’oligarchia di governo, designati con il sistema dell’estrazione a sorte. Per la loro configurazione che almeno all’inizio poneva l’accento più sulla rappresentanza politica e sulla difesa dell’ordine pubblico, che sulle funzioni giudiziarie, non era richiesta a questi ufficiali alcuna preparazione tecnico-giuridica, ma requisito essenziale era la cittadinanza fiorentina e l’abilità ad esercitare gli uffici più importanti dell’apparato istituzionale di Firenze; portavano però con sé a proprie spese nella località di destinazione uno o più notai, talvolta anche un giudice e sempre un certo numero di sbirri e di cavalli, che costituivano la sua “famiglia” e cui erano demandati gli aspetti pratici del loro incarico.


Gonfaloniere: La magistratura di vertice dell’amministrazione locale prima delle riforme leopoldine poteva assumere vari nomi (gonfaloniere, se si trattava di un’unica persona, ma più comunemente era un organo collegiale, formato da più consoli, o priori, o capitani di parte guelfa, o pennonieri ecc.). Con i nuovi regolamenti comunitativi si generalizzò la presenza di un gonfaloniere, ma questa figura acquistò vera rilevanza soltanto con la Restaurazione, epoca da cui prendono avvio serie archivistiche che si richiamano espressamente all’attività del gonfaloniere.


Ingegnere di circondario: Istituito nel 1825, dipendeva dalla Soprintendenza alla conservazione del Catasto, anch’essa istituita nel 1825 per l’impianto del Catasto generale toscano (il primo catasto particellare dell’età moderna) e per coordinare i lavori pubblici. Il territorio del granducato fu allora suddiviso in 37 circondari di acque e strade, ciascuno sotto la direzione di un ingegnere di nomina regia. Gli ingegneri di circondario furono aboliti nel 1850 e le loro competenze furono assorbite dagli ingegneri comunali e provinciali.


Lega: Organismo federativo che riuniva tra loro un certo numero di popoli, pivieri e comuni territorialmente contigui. Secondo le ipotesi più accreditate nacque alla fine del ‘200 e fu la prima organizzazione data dal comune di Firenze al suo dominio. Faceva da base al reclutamento militare ed alla ripartizione dell’imposta diretta o estimo. Con il consolidamento dei podestà, nella seconda metà del Trecento alle leghe si sostituirono le podesterie, ognuna delle quali poteva ricalcare il territorio di una lega o riunire più leghe in un unico organismo. Dopo di allora il termine “lega” rimase a designare le circoscrizioni che non avevano un proprio podestà, fenomeno che si accentuò molto dopo che la riforma del 1424 ebbe ridotto drasticamente il numero dei podestà del contado.


Maire/Mairie: Amministrazione locale in età napoleonica, dipendente dalla Prefettura e dotata di rilevanti funzioni di ordine pubblico.


Podestà: Quello di podestà era l’incarico più diffuso fra i rettori del dominio fiorentino, di cui si ha notizia fino dalla metà del ‘300: tuttavia allo stesso titolo non corrispondeva identità di funzioni; mentre i podestà delle località più piccole esercitavano soltanto le funzioni connesse con la giurisdizione civile, ai podestà delle città maggiori e ad alcuni delle località medie, tra cui Empoli, era affidata anche la giustizia penale, esclusi i reati più gravi. Ogni podestà durava in carica sei mesi e non gli era richiesta alcuna preparazione giudiziaria, fino alla Riforma dei tribunali Provinciali del 10 luglio 1771. In base ad essa vicari e podestà dovevano essere selezionati (e non più estratti a sorte) mediante esami di idoneità tra coloro che avevano compiuto regolari corsi di studi giuridici e senza più l’anacronistico requisito della cittadinanza fiorentina. Dopo di allora il loro incarico divenne pluriennale e cambiò anche il modo di produzione ed archiviazione dei loro atti. Durante il ventennio fascista il nome di queste antiche magistrature fu riesumato per designare il capo dell’amministrazione comunale, divenuto di nomina governativa.


Podesteria: Circoscrizione territoriale formata da diverse sottounità (comuni, popoli, pivieri, leghe) che faceva capo ad un unico podestà. Per coprire le spese di funzionamento della corte podestarile, ogni podesteria dovette dotarsi di organi di vertice, consigli rappresentativi e altri ufficiali, nonché di Statuti che regolassero l’intera materia. Con le riforme di Pietro Leopoldo le funzioni amministrative delle podesterie furono ereditate dalle Nuove Comunità, analoghe per territorio alle podesterie (salvo poche, sebbene importanti eccezioni), mentre le podesterie rimasero semplici uffici giudiziari periferici del granducato.


Pretore/Pretura: Circoscrizione giudiziaria civile e penale che dal 1848 in poi si sostituì ai vicari ed ai podestà.


Saldi: Sono i conti consuntivi compilati da ogni camarlingo (da quelli dei popoli e comunelli a quelli di podesteria e vicariato) alla fine di ogni anno finanziario. Sono gli unici conosciuti dalle amministrazioni durante l’antico regime; i bilanci di previsione prenderanno avvio infatti soltanto con la Restaurazione.


Statuti: Corpo più o meno organico di norme che regolavano la vita nelle comunità del dominio. Molto spazio vi trovavano le modalità di elezione degli ufficiali comunali (cancelliere, camarlingo, messo, guardia campestre, ecc.) e le norme relative al Danno dato, cioè le modalità per prevenire e perseguire i danneggiamenti alle proprietà. Assenti sono invece le norme di diritto penale (tranne la punizione di alcuni lievissimi reati, come la bestemmia, la falsa testimonianza, il gioco d’azzardo e la resistenza a pubblico ufficiale), e quelle relative al reclutamento ed allo stipendio dei giusdicenti ambiti che, come logico, venivano regolamentati dal governo centrale.


Vicariato: La circoscrizione, comprendente di solito più podesterie, che faceva capo ad un vicario. Analogamente a quanto avvenuto per le podesterie, anche i vicariati dovettero dotarsi di propri organismi rappresentativi e di propri Statuti, finché le riforme leopoldine li privarono di tutte le funzioni amministrative, riducendoli a semplici uffici giudiziari periferici del Granducato, sebbene mantenessero la doppia giurisdizione civile e penale che avevano acquisito con la riforma del 1424.


Vicario: Mentre al podestà veniva affidata una circoscrizione grosso modo corrispondente a quella di un comune odierno, il vicario esercitava le proprie funzioni su un’intera provincia, tanto che il dominio fiorentino comprendeva soltanto tre vicariati: quello della Valdelsa, con capoluogo Certaldo, quello del Mugello e quello del Valdarno superiore. Dei vicari si comincia a parlare nelle fonti dalla seconda metà del Duecento, ma fu tra l’ultimo decennio del Trecento e i primi del successivo che divennero una figura stabile, con circoscrizioni perfettamente distinte, ognuna delle quali comprendeva parecchie podesterie. In origine dovevano esercitare soltanto la giurisdizione penale, senza possibilità di intromettersi nell’operato dei vari podestà del loro territorio, ma una riforma del 1424, tesa a ridurre il numero dei giusdicenti, stabilì che essi esercitassero anche le funzioni civili nella località di residenza. Non esisteva rapporto gerarchico tra i podestà ed i vicari e identico era il loro bacino di reclutamento, tanto che una stessa persona poteva trovarsi ad esercitare più volte nel corso della vita l’uno e l’altro tipo di incarico. Con il tempo però il vicario divenne magistratura intermedia e di collegamento fra i podestà del suo territorio ed il governo centrale. Con le riforme giudiziarie di Pietro Leopoldo il numero dei vicari fu molto accresciuto.

Valid XHTML 1.0 - Valid CSS